Un po’ di storia…
I servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti hanno fatto la loro comparsa nei paesi occidentali con un notevole ritardo
rispetto all’Oriente, dove il Giappone introduceva questo tipo di servizi nei principali agglomerati urbani già nel XVII secolo.
Nel 1848, approfittando di una grave epidemia di colera che colpisce la città di Londra, si arriva per la
prima volta all’approvazione del Public Health Act (Legge sulla salute pubblica), che prevedeva espressamente l’istituzione obbligatoria di un servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti.
Nella seconda metà del XIX secolo, sull’esempio di Londra, molte città densamente popolate organizzarono servizi pubblici di raccolta e smaltimento dei rifuti. Lo smaltimento dei rifiuti nelle principali città europee che lo adottavano, avveniva in ogni caso con modalità molto semplici, ovvero riversando i rifiuti nel mare o nei fiumi o trasportandoli in territori confinanti, lontano dalla vista dei cittadini residenti.
A partire dagli anni settanta del XX secolo, l’aumento incontenibile delle merci ed in particolar modo di quelle “usa e getta”, l’affermarsi della società dei consumi e la diffusione del benessere economico, rendono non sostenibile questo approccio approssimativo di produrre tanti rifiuti per poi “nasconderli”.
Il modello di crescita economica che si afferma in questo periodo, si basa sul continuo approvvigionamento delle risorse naturali da immettere nei cicli produttivi per poi scaricare gli scarti nell’ambiente, provocando lo sfruttamento intensivo e completo del nostro pianeta oramai incapace di assorbire e smaltire i rifiuti prodotti dalle attività umane.
Nel 1975, riprendendo un indirizzo già formulato dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), l’allora Comunità Europea, oggi Unione Europea, fissò i principi che avrebbero dovuto regolare una corretta gestione dei rifiuti, stabilendo una gerarchia tra di essi.
1. Riduzione della produzione di rifiuti.
2. Riciclo della materia di cui sono composti
3. Recupero energetico (cioè l’incenerimento dei materiali combustibili o la fermentazione anaerobica di quelli organici, con utilizzo energetico del biogas prodotto).
Questa fase avrebbe dovuto riguardare solo il materiale non altrimenti recuperabile.
4. Infine lo smaltimento finale, cioè la discarica, era riservato esclusivamente ai residui dei precedenti processi.
Questa gerarchia è stata ripresa in tutte le norme ambientali degli Stati membri, e poi nelle leggi regionali, nei piani provinciali e comunali di gestione dei rifiuti e in quasi tutti i contratti di servizio stipulati tra i Comuni e le aziende, pubbliche o private, incaricate dell’igiene urbana.